Art. 8.
(Errore scusabile sulla norma tributaria).

      1. I giudici tributari, anche d'ufficio, dichiarano non applicabili le sanzioni amministrative

 

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previste dalle leggi tributarie e previdenziali quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.